ACCERTAMENTI SANITARI

ACCERTAMENTI SANITARI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CONTRASSEGNO SOSTA DISBILI

 

Contrassegno europeo per la sosta e la circolazione di persone con disabilità: accertamenti sanitari possibili per ottenerlo

Articolo intervista pubblicato sul numero della rivista DIAGNOSI E TERAPIA del marzo 2021: puoi leggerlo anche on line tramite il sito della rivista www.det.it

 

Tutte le persone con invalidità riconosciuta hanno diritto a richiedere il contrassegno per il posteggio negli spazi riservati a persone con disabilità ? La sua emissione ha dei costi ? Può essere usato solo per motivi sanitari o anche per ragioni di studio, lavoro e svago ? Perchè può essere utile effettuare spontaneamente una visita fisiatrica ad hoc per valutare la propria autonomia e capacità deambulatoria al fine di ottenerlo ?

 

Ne parliamo con il Prof. Massimiliano Noseda, medico specialista in medicina fisica e riabilitazione, specialista in igiene e medicina preventiva, consulente di studi legali in ambito disabilità e invalidità, docente universitario

 

 

Cos’è il contrassegno o pass disabili ?

Il contrassegno per la sosta e la circolazione di persone con disabilità è un permesso che consente al possessore di sostare negli spazi appositamente predisposti, delimitati da linea gialla e raffiguranti al loro interno il logo tipico della disabilità. In alcune regioni, come ad esempio la Lombardia, il possesso di tale agevolazione consente anche la libera circolazione nei giorni di limitazione del traffico come ad esempio in seguito a provvedimento amministrativo di viabilità a targhe alterne imposto in caso di inquinamento atmosferico oltre soglia. Previa comunicazione della targa della vettura o dei mezzi comunemente utilizzati dal possessore può essere utilizzato per autorizzare il transito nelle zone a traffico limitato ( ZTL ).

Il contrassegno viene rilasciato da un particolare medico specialista dell’ospedale ?

No. E’ il comune di residenza, direttamente o tramite la polizia locale, ad emetterlo previa verifica della documentazione medica attestante non solo il diritto al rilascio ma anche l’eventuale durata del beneficio che può variare da 1 a 5 anni. Deve essere richiesto dall’interessato o in alternativa da una persona munita di delega scritta, da un parente fino al terzo grado in caso di impossibilità di firma o dal legale rappresentante del disabile qualora sia stato nominato un tutore, un procuratore o un amministratore di sostegno. A seconda del comune, il rilascio può essere contestuale alla presentazione della domanda o richiedere fino ad una decina di giorni.

Il contrassegno può essere concesso anche ad un minorenne ?

Certamente, fermo restando che il beneficiario deve essersi sottoposto agli accertamenti sanitari previsti dalla legge con esito favorevole al rilascio.

Il contrassegno può essere utilizzato anche dai parenti ?

No, in quanto il permesso è strettamente personale ed ogni accertato abuso comporta il ritiro immediato dello stesso. Non può, quindi, mai essere usato in assenza del legittimo proprietario che a seconda del grado di disabilità può essere passeggero o anche guidatore se in regola con i documenti di guida. I parenti possono, quindi, solo essere accompagnatori del soggetto con disabilità ma non usufruirne per altre necessità personali in sua assenza.

Se il contrassegno viene smarrito o rubato, il beneficiario può chiedere il duplicato ?

Si, previa presentazione all’ufficio preposto della denuncia di furto o smarrimento rilasciata dalle autorità competenti.

L’uso del contrassegno per la sosta dei soggetti con disabilità ha validità limitata alla regione di appartenenza ?

No. Ormai tutti i comuni rilasciano il contrassegno in formato europeo che ha validità immediata non solo in Italia ma anche in tutta l’Unione Europea. Il beneficiario può, quindi, farne uso ovunque e non solo per ragioni sanitarie di prevenzione, cura o riabilitazione ma anche per motivi di lavoro, studio o vacanza.

Tutti i soggetti dichiarati invalidi civili ne hanno diritto ?

No, in quanto esistono riconoscimenti di invalidità differenti per tipologia e gravità di patologia. Se si è già in possesso di un documento attestante l’invalidità è sufficiente portarlo all’ufficio preposto al rilascio del contrassegno disabili per verificare gli articoli di legge riconosciuti nel caso specifico che possono prevedere o meno anche il diritto a tale beneficio.

Per richiederlo bisogna necessariamente aver richiesto e ottenuto l’invalidità ?

Non necessariamente. In alternativa è anche possibile richiedere al servizio di medicina legale della ASL di appartenenza un “certificato di deambulazione sensibilmente ridotta” che se rilasciato con esito positivo autorizza il comune all’emissione del contrassegno per il periodo di validità su di esso riportato. Per averlo è sufficiente prendere appuntamento presso tale ente e chiedere di essere sottoposto ad accertamento medico legale.

Questa certificazione è gratuita per il paziente ?

Se il richiedente non ha un’invalidità, i costi dell’accertamento medico-legale sono a suo carico.

In cosa consiste tale accertamento ?

Il giorno dell’appuntamento l’interessato dovrà presentarsi personalmente con tutta la documentazione medica attestante la propria difficoltà deambulatoria. Secondo quando previsto dalla normativa in essere, l’accertamento prevede non solo l’anamnesi e la visita medica finalizzata ad accertare le limitazioni funzionali riferite ma anche la visione della documentazione medica portata spontaneamente che potrà essere trattenuta in fotocopia. E’, inoltre, facoltà del medico accertatore chiedere ulteriori esami per chiarire meglio il quadro o la gravità delle patologie dichiarate prima di emettere il giudizio, favorevole o sfavorevole, che verrà comunicato all’interessato previa consegna di un certificato. Chiaramente solo un giudizio positivo darà diritto a recarsi all’apposito ufficio comunale per ottenere il contrassegno per la sosta e la circolazione delle persone con disabilità.

Su tale certificato sono riportate le patologie di cui il soggetto soffre e che danno diritto al beneficio ?

No. Questo ovviamente per tutelare la privacy del richiedente ed in considerazione del fatto che il certificato deve essere, poi, consegnato ad uffici amministrativi. Il documento si limita ad indicare solamente l’esito dell’accertamento ovvero certifica se il soggetto ha o non ha una compromissione della deambulazione tale da giustificare il rilascio del contrassegno.

Che documentazione medica il paziente deve portare o produrre ?

Sebbene sia vero che nei casi di grave disabilità molto probabilmente la documentazione sanitaria che il paziente già possiede sia sufficiente ad ottenere tale certificazione con esito favorevole, si sottolinea che è specifico interesse del paziente portare evidenza aggiornata di tutte le patologie di cui soffre e che potrebbero non essere considerate se non certificate. Pertanto, potrebbe essere utile effettuare preventivamente e spontaneamente una visita fisiatrica volta a valutare specificamente le limitazioni sia nelle attività della vita quotidiana sia della capacità deambulatoria residua. In tale sede sarà il medico specialista in fisiatria a consigliare ulteriori esami o visite volte a documentare tutte le patologie che possono influenzare il cammino. Pertanto, una sua relazione conclusiva, aggiornata e inclusiva di accertamenti strumentali e pareri multidisciplinari potrà essere di grande aiuto non solo per presentare al meglio il singolo caso ma anche al medico legale per formulare il suo giudizio finale. A tal proposito si segnala l’apprezzabile scelta di poche ASL di richiedere sempre una visita fisiatrica di valutazione della funzione deambulatoria prima di accedere alla visita medico legale. Negli altri casi, invece, questa resta una libera scelta dell’interessato o un’opportunità troppo spesso non sfruttata in quanto il paziente non è a conoscenza né della sua reale utilità né della possibilità di poterla effettuare spontaneamente.

Solo le patologie ortopediche e neurologiche degli arti inferiori sono utili al fine del rilascio della “certificazione di deambulazione sensibilmente ridotta” ?

No. Sebbene le patologie ortopediche e neurologiche degli arti inferiori siano forse tra le cause più frequenti di significativa compromissione della capacità deambulatoria, quest’ultima è una funzione davvero complessa che può essere influenzata da patologie di diversi organi e apparati. Può, infatti, essere limitata da patologie del rachide, come un’importante artrosi, crolli vertebrali osteoporotici o danni posturali cronici come cifosi o scoliosi marcata, ma anche da una miriade di altre patologie cardiache, vascolari, polmonari, renali o neoplastiche condizionanti affanno e scarsa resistenza alla fatica. Anche l’obesità eccessiva, se oltre determinati parametri, può essere considerata. Ecco perché una valutazione fisiatrica globale del paziente è fondamentale per indagare e chiarire al meglio l’entità della compromissione deambulatoria oltre a certificare sia l’eventuale pericolo di caduta, possibile in tutti gli stati morbosi associati a vertigine o importante disequilibrio, sia la necessità d’uso di particolari ausili come bastoni, tripodi, stampelle o tutori durante il cammino.

Il certificato del fisiatra attestante una difficoltà deambulatoria mi da diritto a recarmi direttamente al comune di residenza per richiedere il contrassegno ?

No. Il fisiatra può aiutare il paziente a certificare, esplicitare ed oggettivare al meglio il quadro funzionale dell’interessato ma il giudizio finale resta sempre e solo a carico alla valutazione di un medico specialista in medicina legale o di disciplina affine presso la ASL di appartenenza. Questo anche in considerazione del fatto che non è sufficiente avere una patologia influenzante la deambulazione per ottenere il contrassegno ma che deve essere considerata anche la sua gravità oltre che la sua possibile evoluzione nel tempo che potrebbe essere anche favorevole, come ad esempio nei casi di guarigione da traumi o fratture, e quindi non dar diritto al beneficio oppure conferirlo solo per un periodo limitato.

Le visite e gli accertamenti effettuati privatamente possono essere allegati alla documentazione medica ?

Certamente. Fa parte del rispetto del diritto di cura del paziente la scelta non solo la struttura ma anche lo specialista a cui rivolgersi per rispondere al meglio ad un proprio bisogno di salute. Inoltre, non solo molto spesso un paziente decide di ricorrere al privato semplicemente per ridurre i tempi di attesa del sistema sanitario nazionale ( SSN ) ma è opportuno precisare che in generale il medico più adatto a certificare l’autonomia o la capacità deambulatoria di un paziente è di certo quello che lo ha seguito nel tempo e presso cui è già in cura. E’, inoltre, sempre diritto del paziente allegare alla domanda tutto ciò che ritenga utile per presentare al meglio le proprie difficoltà a prescindere dal contesto in cui è stata fatta la diagnosi. Tuttavia, è bene ricordare, come già detto, che il medico legale valutatore ha sempre facoltà, prima di emettere un giudizio, di richiedere qualsiasi altra ulteriore visita o accertamento, anche con la specifica di eseguirlo o ripeterlo in struttura pubblica o privata accreditata tramite il SSN, se lo ritiene utile al fine di chiarire meglio una diagnosi, avere un quadro clinico più aggiornato o sentire il parere di un altro esperto a riguardo. Infine, è opportuno precisare che il giorno della visita il paziente può tutelarsi ulteriormente chiedendo di essere assistito da un medico di fiducia con spese a suo carico essendo questa una possibilità espressamente prevista ma non erogabile attraverso il SSN. Tuttavia, il professionista andrebbe sempre nominato e interpellato in fase precedente alla prenotazione della visita per essere consigliati al meglio anche e soprattutto sugli accertamenti e la visite a cui sottoporsi preventivamente al fine di esibirli a proprio favore e spontaneamente in sede di parere medico-legale.

C’è la possibilità che qualcuno verifichi l’eventuale persistenza dell’idoneità alla guida contestualmente alla richiesta del contrassegno ?

Si ma questa eventualità non è automatica e resta a discrezione del medico preposto al rilascio del certificato di deambulazione sensibilmente ridotta. Il codice della strada all’articolo 128, comma 1 quinquies, prevede infatti espressamente che qualora in caso di accertamento medico legale emerga una chiara incompatibilità delle patologie dichiarate con la guida, o comunque forti dubbio a riguardo, il medico accertatore possa segnalare l’interessato alla motorizzazione civile per indurre una revisione straordinaria ed anticipata della patente. In altre parole, conseguentemente alla richiesta di rilascio del contrassegno, potrebbe accadere di ricevere al domicilio una comunicazione che obbliga il soggetto a presentarsi, nei trenta giorni successivi al ricevimento, presso la commissione medica locale per essere sottoposto ad ulteriore visita medica al fine di valutare l’impatto di tale disabilità sulla propria capacità di guida e quindi l’eventuale persistenza o perdita dei requisiti psicofisici necessari a condurre i veicoli a cui la propria patente abilita. Conseguentemente al giudizio finale emesso, la patente di guida può essere ritirata definitivamente, confermata nella sua durata senza prescrizioni particolari, sottoposta a revisione in tempi inferiori rispetto a quanto previsto dalla fascia d’età a cui il soggetto appartiene oppure richiedere specifici adattamenti strutturali della vettura.