COME OTTENERLO

COME OTTENERE L'ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO PER INVALIDI CIVILI ?

 

Indennità di accompagnamento per invalidi civili: come ottenerla

 

Articolo/ intervista pubblicato sul numero di SETTEMBRE 2020 della rivista DIAGNOSI E TERAPIA ( www.det.it )

 

 

 

In che cosa consiste ? A chi è opportuno rivolgersi per ottenerla ? Come produrre la documentazione sanitaria necessaria ? Cosa fare in caso di esito negativo della domanda ?

 

Ne parliamo con il Prof. Massimiliano Noseda, medico specialista in medicina fisica e riabilitazione, specialista in igiene e medicina preventiva, consulente di studi legali in ambito disabilità e invalidità, docente universitario

 

 

 

Cos’è l’indennità di accompagnamento ?

Si tratta di un riconoscimento economico, istituito dal 1980, a favore degli invalidi civili totali, ovvero al 100 %, per i quali è stata accertata anche l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o l’incapacità di compiere in autonomia gli atti della vita quotidiana ovvero, lavarsi, vestirsi, nutrirsi, etc.

 

A quanto ammonta il beneficio ?

Per l’anno 2020 è previsto un importo di 520,29 euro al mese erogato per 12 mensilità. Il beneficio sale invece a 930 euro nel caso dei ciechi assoluti. In caso di accettazione della domanda, l’interessato ne ha diritto a decorrere dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda a prescindere dalla data effettiva in cui la commissione giudicatrice esprime parere favorevole, salvo diverse disposizioni scritte e motivate di quest’ultima.

 

Tale importo deve essere incluso nella dichiarazione dei redditi ?

No, in quanto non è soggetto a Irpef.

 

La sua erogazione è automatica ?

No. L’interessato, eventualmente tramite delega di un parente o del suo rappresentante legale, deve inoltrare apposita domanda se in possesso dei requisiti sanitari richiesti. Solo ai minorenni a cui è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento, l’erogazione è attivata automaticamente, ovvero senza necessità di ulteriori procedure, a partire dal compimento del diciottesimo anno di età.

 

Ci sono altri requisiti oltre a quelli sanitari per poterne usufruire ?

Si. Il beneficiario, oltre ad avere residenza stabile e abituale in Italia, deve essere cittadino italiano, oppure straniero comunitario iscritto all’anagrafe del comune di residenza, oppure ancora straniero extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno da almeno 1 anno.

 

Ci sono soglie di reddito o di età per chiedere il beneficio ?

No. Il beneficio viene concesso a tutti i soggetti con disabilità in regola con i requisiti sanitari previsti a prescindere dal reddito personale e dall’età. Anche la composizione del nucleo famigliare è elemento ininfluente per la sua richiesta o erogazione.

 

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con altri trattamenti economici assistenziali e previdenziali ?

Vi è compatibilità con la pensione di inabilità civile o con altre pensioni dirette o indirette mentre vi è incompatibilità con altri benefici economici ottenuti per cause di guerra, lavoro o servizio. Però è bene precisare in quest’ultimo caso che l’interessato ha diritto di opzione, cioè può scegliere il trattamento economico a lui più favorevole tra i due.

 

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con un’attività lavorativa autonoma o dipendente ?

No. Il richiedente può essere ancora ancora attivo in ambito lavorativo svolgendo mansioni ovviamente compatibili con il suo grado di disabilità.

 

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con il possesso di una patente speciale ?

No. Il beneficiario può essere ancora titolare di una patente di guida speciale se gli accertamenti eseguiti a tale scopo hanno dato parere favorevole.

 

Chi accerta la sussistenza dei requisiti sanitari ?

E’ opportuno sottoporsi ad apposita valutazione medico-legale presso una commissione appositamente istituita presso la ASL di appartenenza. Più precisamente, previo inoltro di una certificazione medica telematica redatta dal medico di medicina generale, la domanda di indennità di accompagnamento può essere inoltrata all’INPS in autonomia utilizzando il servizio dedicato disponibile sul portale on line oppure attraverso un ente di patronato che curerà la pratica su delega dell’interessato. Conseguentemente il richiedente verrà convocato per essere sottoposto a visita medico legale oppure verrà disposto l’accertamento presso domicilio del paziente in caso di intrasportabilità dello stesso certificata dal medico di medicina generale. E’ ovviamente facoltà della commissione giudicatrice chiedere ulteriori visite o esami prima di emettere il giudizio finale che verrà comunicato all’interessato mediante raccomandata o pec.

 

A quali enti di patronato il paziente può rivolgersi in caso di dubbi o necessità di aiuto ?

ANFASS, UIC, ENS e ANMIC sono alcuni tra i più noti ed utilizzati.

 

A quale specialista è opportuno invece rivolgersi per valutare e certificare una difficoltà deambulatoria o nello svolgimento delle attività della vita quotidiana al fine di inoltrare domanda per l’ottenimento dell’indennità di accompagnamento ?

Ad un fisiatra, ovvero ad un medico specialista in medicina fisica e riabilitazione che essendo l’esperto del funzionamento del corpo umano potrà non solo indagare le cause della disabilità, richiedendo indagini ad hoc e valutazioni di altri specialisti sulla base del caso contingente ma anche oggettivare e stimare l’entità della compromissione grazie all’applicazione di strumenti di valutazione come la FIM, il Barthel index, la Lawton scale o la scala di Tinetti.

 

Gli accertamenti o le visite effettuate privatamente possono essere inclusi nella documentazione sanitaria da presentare ?

Certamente. Fa parte del rispetto del diritto di cura del paziente garantire non solo la struttura ma anche lo specialista a cui rivolgersi per documentare al meglio le proprie difficoltà nella deambulazione o nello svolgimento delle attività della vita quotidiana. Inoltre, non solo molto spesso un paziente decide di ricorrere al privato semplicemente per ridurre i tempi di attesa del sistema sanitario nazionale ( SSN ) ma è opportuno specificare che in generale il medico più adatto a certificare l’autonomia o la capacità deambulatoria di un paziente è di certo quello che lo ha seguito nel tempo e presso cui è attualmente in cura. E’, infine, preciso diritto del paziente allegare alla domanda tutto ciò che lui ritenga per presentare al meglio le proprie difficoltà a prescindere dal contesto in cui è stata fatta la diagnosi. Tuttavia, è bene anche sottolineare che la commissione valutatrice ha sempre facoltà, prima di emettere un giudizio, di richiedere qualsiasi altra ulteriore visita o accertamento, anche con la specifica di eseguirlo o ripeterlo in struttura pubblica o privata accreditata tramite il SSN, se lo ritiene utile al fine di chiarire meglio una diagnosi, avere un quadro clinico più aggiornato o sentire il parere di un altro specialista a riguardo.

 

Come può tutelarsi il paziente ulteriormente al momento della visita presso la commissione valutatrice ?

Il giorno della visita il paziente può chiedere di essere assistito a proprie spese da un medico di fiducia da lui scelto e che può anche non essere il proprio medico di medicina generale. Questa è, infatti, una possibilità poco conosciuta ma espressamente prevista in sede di valutazione medico legale anche se non erogabile attraverso il SSN. Tuttavia, qualora si optasse per questa tutela ulteriore, lo specialista andrebbe sempre scelto e interpellato in fase precedente all’inoltro della domanda per essere consigliati al meglio anche e soprattutto sugli accertamenti e la visite a cui sottoporsi spontaneamente al fine di esibire evidenze a proprio favore in sede di giudizio.

 

Cosa è possibile fare in caso di esito negativo della pratica ?

E’ possibile intraprendere un ricorso giudiziario o inoltrare una nuova domanda. Tuttavia, è opportuno ricordare che le due opzioni non sono compatibili tra loro ma alternative. Infatti, se un paziente intende agire per vie legali per contestare l’esito negativo non può inoltrare una nuova domanda finché non sia sopraggiunta una sentenza passata in giudicato. Più in generale invece, fatta eccezione per i malati oncologici, non è possibile proporre una nuova domanda finché non è giunto al termine l’iter della precedente. Questi sono, quindi, tutti validi motivi per cui è bene fin da subito affidarsi a un medico esperto in pratiche di invalidità civile in modo da documentare al meglio la propria invalidità.

 

Quando termina la concessione del beneficio ?

Cessa sia qualora il soggetto viene ricoverato per un periodo superiore a 29 giorni in struttura con retta a totale carico dello Stato o di ente pubblico oppure presso una lungodegenza riabilitativa, sia in caso di decesso del beneficiario. Non essendo, infatti, prevista la reversibilità, l’indennità di accompagnamento non può mai essere riscattata in toto o in parte dagli eredi.

 

Come posso contattare la segreteria del Prof. Massimiliano Noseda per avere supporto tecnico per ottenere l'assegno di accompagnamento ?

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